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STATUTO
ASSODISTRIBUZIONE
Art. 1
Denominazione e sede
Assodistribuzione, con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, è
l'associazione della distribuzione moderna che è espressione diretta ed
unitaria degli imprenditori commerciali delle medie superfici di vendita
del settore food e non food, anche costituiti in associazioni,società,
cooperative, gruppi e unioni.
Essa aderisce alla
Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei
Servizi - CONFESERCENTI Nazionale e ne accetta espressamente lo Statuto
vigente, le sue successive modifiche e tutte le delibere adottate dai suoi
organi statutari.
Assodistribuzione ha
carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici
ed enti di qualsiasi natura; auspica e promuove la collaborazione e
l'intesa con tutte le forze democratiche che perseguono finalità
concordanti con le proprie.
Assodistribuzione
favorisce il pluralismo e consente la formazione di posizioni collettive
di maggioranza e di minoranza, che possano liberamente manifestarsi e alle
quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.
Art. 2
Scopi
Assodistribuzione, nell'ambito del settore economico-professionale in
cui opera, persegue scopi e finalità che si ispirano a quelli indicati
nello Statuto della CONFESERCENTI Nazionale, mantenendo, in tale ambito,
piena autonomia politico sindacale, organizzativa e gestionale.
Assodistribuzione si
propone:
a) di tutelare in ogni campo gli interessi e le esigenze delle imprese
rappresentate;
b) di promuovere ogni iniziativa atta a favorire lo sviluppo
imprenditoriale, economico e la formazione culturale e professionale delle
stesse imprese della distribuzione moderna;
c) di assumere la rappresentanza delle imprese associate in tutti gli
organismi pubblici e privati ;
d) di coordinare e dirigere le iniziative e l'attività degli organismi
territoriali e settoriali facenti parte dell'Assodistribuzione nelle forme
previste dal presente Statuto;
e) di realizzare l'unità sindacale della categoria rappresentata con
accordi con altre categorie aventi finalità ed interessi comuni e
comunque non contrastanti con i propri;
f) di stipulare accordi ed intese con le Autorità di Governo e organismi
pubblici e/o privati a carattere nazionale, comunitario e internazionale.
L'Assodistribuzione non
persegue scopi di lucro.
Art. 3
Organizzazione interna
L'Assodistribuzione si articola in federazioni provinciali e
regionali.
Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province di Trento e di
Bolzano, l'Assemblea Nazionale può istituire apposite federazioni
regionali e provinciali.
Ad Assodistribuzione possono aderire singoli imprenditori anche facenti
capo a catene,insegne e gruppi della distribuzione moderna tramite
l'iscrizione all'Assodistribuzione- Confesercenti del territorio nel quale
si risiede e cooperative,società,gruppi d'acquisto,unioni volontarie di
imprese a carattere regionale o nazionale tramite l'iscrizione ad
Assodistribuzione nazionale.
Art. 4
Accesso alle cariche statutarie
Tutte le cariche statutarie sono elettive.
Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti
possono svolgersi secondo uno dei seguenti sistemi:
- sistema proporzionale
puro in presenza di più liste;
- lista unica aperta con
possibilità di esprimere non più di 2/3 dei candidati eleggibili;
- lista bloccata.
Nei primi due sistemi il
voto è segreto.
Nel caso di presentazione di lista bloccata il voto è palese, a meno che
la votazione segreta non sia richiesta da almeno 1/10 degli aventi diritto
presenti al momento della votazione.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 5
Organi
Sono organi dell'Assodistribuzione:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) la Presidenza Nazionale;
c) la Giunta Federale;
d) il Presidente Nazionale;
e) il Direttore;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio di Garanzia.
Art. 6
Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Assodistribuzione
e si riunisce almeno una volta all'anno e, alla scadenza di ogni
quadriennio, l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione
in Assemblea Elettiva e procede al rinnovo degli organi statutari.
L'Assemblea Nazionale è
formata dai rappresentanti delle organizzazioni regionali e provinciali in
proporzione al numero degli iscritti, nonché dai soci rappresentativi di
cooperative, società,gruppi d'acquisto,unioni volontarie di medi e grandi
gruppi della distribuzione nella misura del 30%.
Il membro dell'Assemblea
Nazionale che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la
carica rappresentativa per la quale è stato eletto in seno all'Assemblea
Nazionale, decade automaticamente da tale organo.
L'Assemblea Nazionale
può cooptare nuovi membri in presenza di adesioni di nuovi gruppi od
organizzazioni.
L'Assemblea Nazionale in
sede Elettiva elegge la Presidenza Nazionale, il Presidente Nazionale, il
Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio di Garanzia, ed approva le
modifiche al presente Statuto.
Art. 7
Compiti dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale:
a) fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale ;
b) verifica l'attività degli organi dell'Associazione;
c) delibera lo scioglimento della Associazione con la maggioranza dei 4/5
dei suoi componenti ;
d) decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal
Presidente e dalla Presidenza Nazionale.
L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale
ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del
presente Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea Nazionale, salvo altra diversa disposizione,
sono adottate a maggioranza semplice dei suoi componenti.
L'Assemblea Nazionale viene convocata quando ne facciano richiesta almeno
un quarto dei suoi componenti.
Art. 8
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è l'organo di direzione politico-sindacale ed
è composto da un numero variabile di membri scelti con criteri di
competenza e di rappresentanza territoriale e nazionale nella misura del
30%.
Oltre ai membri eletti dall'Assemblea Nazionale, ne sono membri di diritto
il Presidente Nazionale e il Direttore .
La Presidenza Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale
ed è convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei
suoi componenti.
In caso di impedimento del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale
viene convocata e presieduta dal Vice Presidente Nazionale Vicario o, in
mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano
della Giunta Federale.
Art. 9
Compiti della Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione
politico-sindacale ed attua le linee politico-sindacali sulla base degli
indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
La Presidenza Nazionale:
- elegge il Direttore e
i Vice Presidenti Nazionali, i quali sono tutti membri di diritto
della Giunta Federale;
- elegge la Giunta
Federale;
- approva il bilancio
preventivo e consuntivo;
- approva le deleghe da
attribuire ai singoli componenti della Presidenza Nazionale;
- decide la nomina dei
rappresentanti della Federazione nei diversi organismi pubblici e
privati, a carattere nazionale, comunitario ed internazionale;
- decide lo scioglimento
delle strutture territoriali per gravi irregolarità e/o per
violazione delle norme e dei principi del presente Statuto;
- delibera su tutte le
questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- decide sulle
incompatibilità dei dirigenti nazionali e territoriali.
Art. 10
Giunta Federale
La Giunta Federale è l'organo di direzione gestionale e di
coordinamento della Federazione.
La Giunta Federale è composta dal Presidente Nazionale, dal Direttore e
dai Vice Presidenti Nazionali e da un numero di membri eletti dalla
Presidenza Nazionale.
La Giunta Federale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
La Giunta Federale attua le deliberazioni della Presidenza Nazionale e
dell'Assemblea Nazionale e, in via d'urgenza, delibera su materie
rientranti nella competenza dell'Assemblea Nazionale e/o della Presidenza
Nazionale, portandole alla ratifica nella prima riunione utile dell'organo
rispettivamente competente.
La Giunta Federale:
- coordina e verifica le
attività delle strutture territoriali;
- vigila sul rispetto
delle norme statutarie e regolamentari, sulle incompatibilità e
sull'azione dei rappresentanti della Federazione negli organismi
pubblici e privati;
- esercita le funzioni
ad essa delegate dalla Presidenza Nazionale e dall'Assemblea
Nazionale;
- esercita le funzioni
di direzione politico-sindacale ed economico-finanziaria e, di volta
in volta, ne informa la Presidenza Nazionale;
- decide sull'ammissione
di nuovi soci
Art. 11
Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Federazione
e la rappresenta anche in ogni giudizio e/o procedimento, firma gli atti
dell'Associazione e ne è responsabile ad ogni effetto di legge.
Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, la
Presidenza Nazionale e la Giunta Federale.
Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni ad un
Vice Presidente e/o al Direttore.
Il Presidente Nazionale può nominare, tra i Vice Presidenti, un Vice
Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 12
Direttore
Il Direttore viene eletto dalla Presidenza Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale ed ha il compito di coadiuvarlo nella direzione
dell'Associazione.
Il Direttore coordina l'attività operativa degli organismi territoriali e
dell'Associazione.
A tal fine, ha la responsabilità della gestione della struttura
associativa, assolve ai compiti demandatigli dal Presidente Nazionale ed
attua le determinazioni degli organi statutari.
Art. 13
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre a sette membri
effettivi, soci e non soci, ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un quadriennio e,
comunque, fino al suo rinnovo da parte dell'Assemblea Elettiva; i suoi
componenti sono rieleggibili ed essi eleggono nel loro seno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce agli organi
statutari.
I membri del Collegio dei revisori dei conto possono partecipare alle
riunioni degli organismi nazionali ove si discuta della gestione economica
e finanziaria dell'organizzazione.
Art. 14
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è competente per tutte le controversie che
possono insorgere tra le diverse istanze della Federazione, anche in
ordine alla violazione delle norme statutarie.
Il Collegio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette
componenti effettivi, soci e non soci, ed è eletto dalla Assemblea
Elettiva; i suoi componenti sono rieleggibili ed essi eleggono nel loro
seno il Presidente.
La durata in carica del Collegio di Garanzia è la stessa di quella
prevista per il Collegio dei Revisori dei conti .
Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio della Federazione è costituito dal fondo di dotazione
già versato all'atto della sua costituzione, dai contributi degli
associati, dalle sovvenzioni pubbliche o private, dalla liberalità, dai
finanziamenti a qualunque titolo acquisiti e dai beni acquistati con i
predetti fondi.
Art. 16
Articolazione territoriale
A livello territoriale, l' Associazione è strutturata in federazioni,
provinciali e regionali denominate "Assodistribuzione- Federazione
Provinciale o Regionale di.......".
Compito delle organizzazioni territoriali è quello di concorrere alla
formazione della linea politico-sindacale dell'Associazione e di tradurre
nella realtà locale le indicazioni e le direttive degli organi nazionali.
Art. 17
Federazioni regionali
Le federazioni regionali hanno il compito di coordinare l'attività
delle federazioni provinciali e di concorrere alla determinazione della
linea politico-sindacale in ambito regionale.
Art. 18
Organi delle strutture territoriali
Gli organi delle federazioni provinciali e regionali sono:
a) l'Assemblea;
b) la Presidenza Provinciale e Regionale;
c) il Presidente Provinciale e Regionale;
d) il Direttore Provinciale e Regionale.
I compiti, il
funzionamento e gli scopi che tali organi devono perseguire sono gli
stessi dei corrispondenti e similari organi dell'Associazione Nazionale.
Art. 19
Associazioni autonome
L'adesione all'Assodistribuzione a livello locale o nazionale di
associazioni, gruppi, unioni comunque denominate aventi strutture
autonome, è subordinata alla verifica - da parte dell'Assemblea Nazionale
- della democraticità di tali organismi, del rispetto del presente
Statuto e di quello della CONFESERCENTI Nazionale e del pagamento dei
contributi fissati dagli organi nazionali e locali.
Le associazioni autonome hanno diritto ad essere rappresentate nelle
diverse istanze dell'Associazione in rapporto alla loro effettiva forza
organizzativa e sulla base di un protocollo che tali organizzazioni
dovranno stipulare con gli organi locali o nazionali dell'Assodistribuzione.
Tali protocolli devono essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea
Nazionale ed in essi deve essere inserito l'impegno reciproco dei
contraenti per il graduale superamento delle associazione autonome, al
fine di addivenire al loro effettivo ed organico inserimento nell'Assodistribuzione
.
Art. 20
Disposizioni finali
E' inibito a chiunque l'uso del nome e del marchio dell'Assodistribuzione,
senza preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione stessa.
Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento a quello della CONFESERCENTI
Nazionale ed al relativo Regolamento di attuazione. |