STATUTO
ASSODISTRIBUZIONE

Art. 1
Denominazione e sede
Assodistribuzione, con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, è l'associazione della distribuzione moderna che è espressione diretta ed unitaria degli imprenditori commerciali delle medie superfici di vendita del settore food e non food, anche costituiti in associazioni,società, cooperative, gruppi e unioni.

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi - CONFESERCENTI Nazionale e ne accetta espressamente lo Statuto vigente, le sue successive modifiche e tutte le delibere adottate dai suoi organi statutari.

Assodistribuzione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici ed enti di qualsiasi natura; auspica e promuove la collaborazione e l'intesa con tutte le forze democratiche che perseguono finalità concordanti con le proprie.

Assodistribuzione favorisce il pluralismo e consente la formazione di posizioni collettive di maggioranza e di minoranza, che possano liberamente manifestarsi e alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.

Art. 2
Scopi
Assodistribuzione, nell'ambito del settore economico-professionale in cui opera, persegue scopi e finalità che si ispirano a quelli indicati nello Statuto della CONFESERCENTI Nazionale, mantenendo, in tale ambito, piena autonomia politico sindacale, organizzativa e gestionale.

Assodistribuzione si propone:
a) di tutelare in ogni campo gli interessi e le esigenze delle imprese rappresentate;
b) di promuovere ogni iniziativa atta a favorire lo sviluppo imprenditoriale, economico e la formazione culturale e professionale delle stesse imprese della distribuzione moderna;
c) di assumere la rappresentanza delle imprese associate in tutti gli organismi pubblici e privati ;
d) di coordinare e dirigere le iniziative e l'attività degli organismi territoriali e settoriali facenti parte dell'Assodistribuzione nelle forme previste dal presente Statuto;
e) di realizzare l'unità sindacale della categoria rappresentata con accordi con altre categorie aventi finalità ed interessi comuni e comunque non contrastanti con i propri;
f) di stipulare accordi ed intese con le Autorità di Governo e organismi pubblici e/o privati a carattere nazionale, comunitario e internazionale.

L'Assodistribuzione non persegue scopi di lucro.

Art. 3
Organizzazione interna
L'Assodistribuzione si articola in federazioni provinciali e regionali.
Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province di Trento e di Bolzano, l'Assemblea Nazionale può istituire apposite federazioni regionali e provinciali.
Ad Assodistribuzione possono aderire singoli imprenditori anche facenti capo a catene,insegne e gruppi della distribuzione moderna tramite l'iscrizione all'Assodistribuzione- Confesercenti del territorio nel quale si risiede e cooperative,società,gruppi d'acquisto,unioni volontarie di imprese a carattere regionale o nazionale tramite l'iscrizione ad Assodistribuzione nazionale.

Art. 4
Accesso alle cariche statutarie
Tutte le cariche statutarie sono elettive.
Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo uno dei seguenti sistemi:

  • sistema proporzionale puro in presenza di più liste;
  • lista unica aperta con possibilità di esprimere non più di 2/3 dei candidati eleggibili;
  • lista bloccata.

Nei primi due sistemi il voto è segreto.
Nel caso di presentazione di lista bloccata il voto è palese, a meno che la votazione segreta non sia richiesta da almeno 1/10 degli aventi diritto presenti al momento della votazione.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 5
Organi
Sono organi dell'Assodistribuzione:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) la Presidenza Nazionale;
c) la Giunta Federale;
d) il Presidente Nazionale;
e) il Direttore;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio di Garanzia.

Art. 6
Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Assodistribuzione e si riunisce almeno una volta all'anno e, alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva e procede al rinnovo degli organi statutari.

L'Assemblea Nazionale è formata dai rappresentanti delle organizzazioni regionali e provinciali in proporzione al numero degli iscritti, nonché dai soci rappresentativi di cooperative, società,gruppi d'acquisto,unioni volontarie di medi e grandi gruppi della distribuzione nella misura del 30%.

Il membro dell'Assemblea Nazionale che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa per la quale è stato eletto in seno all'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale organo.

L'Assemblea Nazionale può cooptare nuovi membri in presenza di adesioni di nuovi gruppi od organizzazioni.

L'Assemblea Nazionale in sede Elettiva elegge la Presidenza Nazionale, il Presidente Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio di Garanzia, ed approva le modifiche al presente Statuto.

Art. 7
Compiti dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale:
a) fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale ;
b) verifica l'attività degli organi dell'Associazione;
c) delibera lo scioglimento della Associazione con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti ;
d) decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente e dalla Presidenza Nazionale.
L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea Nazionale, salvo altra diversa disposizione, sono adottate a maggioranza semplice dei suoi componenti.
L'Assemblea Nazionale viene convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 8
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è l'organo di direzione politico-sindacale ed è composto da un numero variabile di membri scelti con criteri di competenza e di rappresentanza territoriale e nazionale nella misura del 30%.
Oltre ai membri eletti dall'Assemblea Nazionale, ne sono membri di diritto il Presidente Nazionale e il Direttore .
La Presidenza Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed è convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
In caso di impedimento del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale viene convocata e presieduta dal Vice Presidente Nazionale Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano della Giunta Federale.

Art. 9
Compiti della Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico-sindacale ed attua le linee politico-sindacali sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

La Presidenza Nazionale:

  • elegge il Direttore e i Vice Presidenti Nazionali, i quali sono tutti membri di diritto della Giunta Federale;
  • elegge la Giunta Federale;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva le deleghe da attribuire ai singoli componenti della Presidenza Nazionale;
  • decide la nomina dei rappresentanti della Federazione nei diversi organismi pubblici e privati, a carattere nazionale, comunitario ed internazionale;
  • decide lo scioglimento delle strutture territoriali per gravi irregolarità e/o per violazione delle norme e dei principi del presente Statuto;
  • delibera su tutte le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
  • decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali e territoriali.

Art. 10
Giunta Federale
La Giunta Federale è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.
La Giunta Federale è composta dal Presidente Nazionale, dal Direttore e dai Vice Presidenti Nazionali e da un numero di membri eletti dalla Presidenza Nazionale.
La Giunta Federale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
La Giunta Federale attua le deliberazioni della Presidenza Nazionale e dell'Assemblea Nazionale e, in via d'urgenza, delibera su materie rientranti nella competenza dell'Assemblea Nazionale e/o della Presidenza Nazionale, portandole alla ratifica nella prima riunione utile dell'organo rispettivamente competente.

La Giunta Federale:

  • coordina e verifica le attività delle strutture territoriali;
  • vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari, sulle incompatibilità e sull'azione dei rappresentanti della Federazione negli organismi pubblici e privati;
  • esercita le funzioni ad essa delegate dalla Presidenza Nazionale e dall'Assemblea Nazionale;
  • esercita le funzioni di direzione politico-sindacale ed economico-finanziaria e, di volta in volta, ne informa la Presidenza Nazionale;
  • decide sull'ammissione di nuovi soci

Art. 11
Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta anche in ogni giudizio e/o procedimento, firma gli atti dell'Associazione e ne è responsabile ad ogni effetto di legge.
Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Nazionale, la Presidenza Nazionale e la Giunta Federale.
Il Presidente Nazionale può delegare parte delle sue attribuzioni ad un Vice Presidente e/o al Direttore.
Il Presidente Nazionale può nominare, tra i Vice Presidenti, un Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12
Direttore
Il Direttore viene eletto dalla Presidenza Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed ha il compito di coadiuvarlo nella direzione dell'Associazione.
Il Direttore coordina l'attività operativa degli organismi territoriali e dell'Associazione.
A tal fine, ha la responsabilità della gestione della struttura associativa, assolve ai compiti demandatigli dal Presidente Nazionale ed attua le determinazioni degli organi statutari.

Art. 13
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre a sette membri effettivi, soci e non soci, ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un quadriennio e, comunque, fino al suo rinnovo da parte dell'Assemblea Elettiva; i suoi componenti sono rieleggibili ed essi eleggono nel loro seno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce agli organi statutari.
I membri del Collegio dei revisori dei conto possono partecipare alle riunioni degli organismi nazionali ove si discuta della gestione economica e finanziaria dell'organizzazione.

Art. 14
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è competente per tutte le controversie che possono insorgere tra le diverse istanze della Federazione, anche in ordine alla violazione delle norme statutarie.
Il Collegio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti effettivi, soci e non soci, ed è eletto dalla Assemblea Elettiva; i suoi componenti sono rieleggibili ed essi eleggono nel loro seno il Presidente.
La durata in carica del Collegio di Garanzia è la stessa di quella prevista per il Collegio dei Revisori dei conti .

Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio della Federazione è costituito dal fondo di dotazione già versato all'atto della sua costituzione, dai contributi degli associati, dalle sovvenzioni pubbliche o private, dalla liberalità, dai finanziamenti a qualunque titolo acquisiti e dai beni acquistati con i predetti fondi.

Art. 16
Articolazione territoriale
A livello territoriale, l' Associazione è strutturata in federazioni, provinciali e regionali denominate "Assodistribuzione- Federazione Provinciale o Regionale di.......".
Compito delle organizzazioni territoriali è quello di concorrere alla formazione della linea politico-sindacale dell'Associazione e di tradurre nella realtà locale le indicazioni e le direttive degli organi nazionali.

Art. 17
Federazioni regionali
Le federazioni regionali hanno il compito di coordinare l'attività delle federazioni provinciali e di concorrere alla determinazione della linea politico-sindacale in ambito regionale.

Art. 18
Organi delle strutture territoriali
Gli organi delle federazioni provinciali e regionali sono:
a) l'Assemblea;
b) la Presidenza Provinciale e Regionale;
c) il Presidente Provinciale e Regionale;
d) il Direttore Provinciale e Regionale.

I compiti, il funzionamento e gli scopi che tali organi devono perseguire sono gli stessi dei corrispondenti e similari organi dell'Associazione Nazionale.

Art. 19
Associazioni autonome
L'adesione all'Assodistribuzione a livello locale o nazionale di associazioni, gruppi, unioni comunque denominate aventi strutture autonome, è subordinata alla verifica - da parte dell'Assemblea Nazionale - della democraticità di tali organismi, del rispetto del presente Statuto e di quello della CONFESERCENTI Nazionale e del pagamento dei contributi fissati dagli organi nazionali e locali.
Le associazioni autonome hanno diritto ad essere rappresentate nelle diverse istanze dell'Associazione in rapporto alla loro effettiva forza organizzativa e sulla base di un protocollo che tali organizzazioni dovranno stipulare con gli organi locali o nazionali dell'Assodistribuzione.
Tali protocolli devono essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea Nazionale ed in essi deve essere inserito l'impegno reciproco dei contraenti per il graduale superamento delle associazione autonome, al fine di addivenire al loro effettivo ed organico inserimento nell'Assodistribuzione .

Art. 20
Disposizioni finali
E' inibito a chiunque l'uso del nome e del marchio dell'Assodistribuzione, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione stessa.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a quello della CONFESERCENTI Nazionale ed al relativo Regolamento di attuazione.